Con risposta n. 5-03163 Governo del 27/11/2024 (di seguito riportata), fornita dal sottosegretario del Ministero dell’economia in risposta all’interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze, chiariti gli effetti combinati del regime premiale ISA per i contribuenti che hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8, con la proroga di un anno dei termini per l’accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). Nella risposta confermato che ai contribuenti “affidabili” i termini di accertamento relativi all’annualità del 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023.
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5/03163
Primo firmatario: Matera Mariangela
Data firma: 26/11/2024
VI Commissione (Finanze) – Camera
Risposta Governo del 27/11/2024
Interrogazione a Risposta immediata in commissione 5-03163 presentata da Matera Mariangela
Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387
Matera, Congedo, Filini, Giordano, Matteoni e Testa. — Al Ministro dell’economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:
- il concordato preventivo biennale, introdotto con il decreto legislativo n. 13 del 2024, successivamente modificato dal decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, pone nuove questioni sotto il profilo accertativo, in relazione ai termini decadenziali previsti dall’ex articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l’articolo 2-quater comma 14 del suesposto decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che per gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
- la medesima disposizione stabilisce inoltre che per i soggetti indici sintetici di affidabilità aderenti al Cpb, che hanno adottato per una o più annualità (tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021) il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater, i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027;
- la misura suesposta (primo periodo del comma 14) è posta in deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, a norma del quale: «i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati»;
gli interroganti evidenziano in relazione a quanto suesposto, che i soggetti Isa che hanno avuto un livello di affidabilità pari almeno a 8, godono della riduzione di un anno dei termini accertativi per le imposte su redditi – IVA;
per una questione di affidamento del contribuente, dovrebbe essere confermata, a parere degli interroganti, la decadenza dei termini di accertamento per i soggetti ISA, che aderiscono al Cpb e al regime di ravvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater, i quali per effetto del regime premiale ISA di cui hanno beneficiato per il 2018, si sono avvalsi della riduzione dei termini di accertamento per il medesimo periodo (da 5 a 4 anni), e pertanto, trattandosi di termini già spirati a fine 2023 non dovrebbe operare alcuna proroga;
al riguardo, gli interroganti richiedono chiarimenti in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure in caso contrario se i termini di decadenza s’intendono riaperti –:
se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in relazione a quanto esposto in premessa.
(5-03163)
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2024 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-03163 Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024. Tale disposizione, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quater, che i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti “in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti”. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Deve condividersi l’approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024. Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga. Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025. Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d’imposta 2019. |