• 12/12/2024 2:48

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

(Così, comunicato Stampa Mef n. 136 del 27 novembre 2024)

 

Aggiornamento del 29/11/2024

L’articolo 7-quater, introdotto durante l’esame in sede referente, nella conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155  (A.S. 1274-A) prevede, al comma 1, che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio dell’anno successivo (2025).

In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21/05/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.

 

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, le persone fisiche che contestualmente:

 – siano titolari di partita IVA;

abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2023, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2024); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2023, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 E del 9 novembre 2023)

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2024.

 

 

 

 

 


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