L’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla srl le caratteristiche di srl semplificata (srls), trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9.999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto, la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 cd. a “capitale minimo”. In tal caso, troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio n. 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato, (in “Finanza & Fisco” n. 8/2013, pag. 570) la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato. Mentre, per far evolvere la società da srls a una srl. ordinaria, occorre che i soci, oltre a modificare la denominazione sociale, aumentino il capitale al di sopra della soglia dei 9.999 euro. In questo caso, infatti, poiché la società ha raggiunto o superato il valore dei 10.000 euro di capitale, essa non risulta più soggetta alle cautele imposte dall’art. 2463, comma 4, c.c. (il regime di regole di accantonamento tornerà ad essere quello tradizionale, all’art. 2430 c.c.).
Per saperne di più:
Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)
Documento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e a cura della sua Fondazione (link www.commercialisti.it)
Le nuove società a responsabilità limitata (S.R.L.)

