A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda.
La misura consente ai datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.
Le domande devono essere trasmesse all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; per presentare la domanda, è necessario accedere alla pagina di Accesso ai servizi per aziende e consulenti.
La circolare Inps 26 novembre 2024, n. 99 illustra, nel dettaglio, i requisiti necessari ad accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.
La circolare descrive le modalità di presentazione della domanda e le caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito. Specifica, inoltre:
- la misura del trattamento di sostegno al reddito;
- le modalità di pagamento;
- l’accreditamento della contribuzione figurativa;
- le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS;
- le indicazioni in caso di pagamento diretto.
Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell’Allegato n. 2 della circolare, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
Link al sito Inps “Circolari, Messaggi e Normativa” :
- Circolare numero 99 del 26-11-2024.pdf
- Circolare numero 99 del 26-11-2024_Allegato n 1.pdf
- Circolare numero 99 del 26-11-2024_Allegato n 2.doc
- Circolare numero 99 del 26-11-2024_Allegato n 3.pdf