• 20/04/2024 13:26

L’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), novellando l’articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abroga l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. Considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (sistema obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Tuttavia, la semplificazione dovrebbe applicarsi anche per i soggetti comunque esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria, quali i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

  Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.