• 29/03/2024 6:50

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, (come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1della legge 28/12/2015, n. 208) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui al novellato allegato n. 4 della L.190/2014

Come anticipato, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)ha modificato i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2176). Ne dettaglio, per quello che interessa, la lettera d) del comma 111 dell’articolo unico della legge 208/2015 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla citata legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza lettera d) (sostituendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014), prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale con “minimale”, l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio, secondo le modalità descritte con messaggio INPS n. 286 del 25 gennaio 2016. In particolare le istanze dovranno pervenire all’istituto tramite apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Nel documento di prassi si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. L’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda. Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno corrente.