• 30/05/2023 18:42

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 n. 199 pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022

La legge si compone di 21 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell’allegato A.

L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Le  direttive europee inserite nell’Allegato A sono le seguenti:

  1. direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  2. direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
  3. direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori;
  4. direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  5. direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
  6. direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  7. direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
  8. direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  9. direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  10. direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
  11. direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
  12. direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
  13. direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità;
  14. direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Legge di delegazione europea 2021 contiene anche la delega per l’adeguamento ai seguenti regolamenti europei:

  1. Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
  2. Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
  3. Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  4. Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
  5. Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;
  6. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
  7. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
  8. Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
  9. Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;
  10. Regolamento (UE) 2019/1009 che apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici, introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto e rafforzando il sistema dei controlli;
  11. Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per la parte sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici;
  12. Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust che sostiene il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell’UE;
  13. Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca che stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale;
  14. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  15. Regolamento (UE) 2017/1939, cosiddetto regolamento EPPO, che istituisce una Procura europea con il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  16. Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  17. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
  18. Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
  19. Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
  20. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  21. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

La raccomandazione recepita è infine la seguente:

  1. Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

 

Focus sui princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

 

L’articolo 3 Legge 4 agosto 2022, n. 127, stabilisce che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. .

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che lo scopo che si intende perseguire è l’introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati, senza pertanto limitarsi al mero recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo.

I princìpi e criteri direttivi specifici richiedono in particolare di:

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) estendere, in quanto compatibili (la disciplina comunitaria presuppone l’esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all’Unione europea;

d) disciplinare le trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) disciplinare il trasferimento all’estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l’operazione sia ammissibile e prevedendo, laddove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana;

 

La legge n. 218 del 1995 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L’articolo 25, in particolare, riguarda le società ed enti e stabilisce, al comma 1, che le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Il comma 2 specifica che sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente:

  1. la natura giuridica;
  2. la denominazione o ragione sociale;
  3. la costituzione, la trasformazione e l’estinzione;
  4. la capacità;
  5. la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
  6. la rappresentanza dell’ente;
  7. le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
  8. la responsabilità per le obbligazioni dell’ente;
  9. le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo.

Il comma 3, infine, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

 

g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell’autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

 

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, disciplina alcuni aspetti di diritto societario. In particolare, l’articolo 86-quaterdecies prevede il rilascio di un certificato preliminare alla trasformazione (articolo 86-quaterdecies), alla fusione (articolo 127) e alla scissione (160- sexdecies) transfrontaliera attestanti il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza. I medesimi articoli disciplinano altresì le modalità per la richiesta e il rilascio dei certificati preliminari, nonché per i controlli da parte dell’autorità competente degli Stati membri.

La direttiva disciplina inoltre il controllo di legalità della trasformazione (articolo 86-sexdecies), della fusione (articolo 128) e della scissione (articolo 160-sexdecies) transfrontaliera prevedendo che gli Stati membri designino l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente. I medesimi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento dello stesso controllo e stabiliscono che l’autorità competente approva la trasformazione, fusione o scissione non appena abbia stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità.

 

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 108 del 2008 riguardante elativo all’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86- sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell’ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160- quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all’elusione del diritto dell’Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

 

L’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2021 prevede che alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160-quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p) (relative ad alcuni elementi informativi del progetto di scissione transfrontaliera), e gli articoli 160-sexies (obbligo di relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti), 160 septies (obbligo di relazione dell’esperto indipendente) e 160-decies (tutela dei soci contrari al progetto di scissione transfrontaliera).

 

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 108 del 2008 riguardante l’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nell’Allegato A, inoltre, previsto il recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).

Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

 

La cooperazione in materia fiscale nell’Unione Europea

 

La direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29.

 

La DAC 1 prevede tre tipi di scambio di informazioni:

  • scambio di informazioni su richiesta (articolo 5 e ss.gg), che si fonda per l’appunto su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato;
  • scambio automatico (articolo 8 e ss.gg.) che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali; l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;
  • scambio spontaneo (articolo 9) che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche

Oggetto dello scambio automatico obbligatorio sono le informazioni elencate all’articolo 8, aventi a oggetto specifiche categorie di redditi e di capitali, individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC 1) e sull’interfaccia sviluppata dall’Unione (CSI).

Successivamente la direttiva 2014/107/UE (DAC 2) ha inserito nella DAC lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all’interno dell’Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva del 2014 ha inoltre ampliato le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, mentre la direttiva (UE) 2016/881 (DAC 4) ha introdotto l’obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate.

Alla luce dell’utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 (DAC 5) ha disposto l’obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

La direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.

 

La direttiva 2021/514/UE (DAC 7)

 

La direttiva interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale.

Di conseguenza essa estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

La principale novità della DAC 7 è dunque l’obbligo posto, in capo ai gestori delle piattaforme digitali (opportunamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all’amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali (nuovo articolo 8- bis quater inserito nella DAC 1): si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023.

Inoltre, la DAC 7:

  • modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell’articolo 5 della DAC 1), tra l’altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di “prevedibile pertinenza”: viene specificato che le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine;
  • estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico (articolo 8) anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale;
  • accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell’ambito di uno scambio di dati su richiesta (articolo 7 DAC 1);
  • riordina la disciplina sulla presenza di funzionari negli uffici e sulla partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell’ambito dello scambio di informazioni (articolo 11 DAC 1);
  • dispone la possibilità di avviare verifiche congiunte (nuovo articolo 12-bis inserito nella DAC 1), condotte dalle autorità di due o più Stati membri;
  • adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali (articolo 25 DAC 1, che viene aggiornato al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd regolamento GDPR).

Con riferimento all’applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che:

  • gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall’ 1° gennaio 2023;
  •  siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall’1° gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022