• 13/12/2025 3:46

Scade domani, 29 luglio 2025, il termine per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), non trasmessa entro la scadenza ordinaria del 30 aprile.

In base all’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può ravvedersi entro 90 giorni, presentando la dichiarazione e versando una sanzione ridotta a 25 euro (pari a 1/10 del minimo edittale di 250 euro), tramite modello F24 con codice tributo 8911.

 

Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa

 

Decorso il termine dei 90 giorni (dunque dal 30 luglio 2025 in poi), la dichiarazione si considera omessa ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e si applicano sanzioni più gravi:

  • 120% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro;

 

Presentazione oltre 90 giorni ma prima di controlli: sanzione ridotta

 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997, se la dichiarazione omessa viene trasmessa oltre 90 giorni, ma prima che il contribuente riceva comunicazioni formali di accessi, ispezioni, verifiche o altri atti istruttori, e entro i termini di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972, allora si applica una sanzione ridotta pari al 75% dell’IVA dovuta (ossia il triplo del 25% previsto dall’art. 13 citato).

Se non è dovuta IVA, resta applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili, la sanzione, in tali casi, è compresa tra 150 e 1.000 euro (art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997).

 

Profili penali

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA può configurare anche un reato tributario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, se l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro per periodo d’imposta. In questi casi, è prevista la reclusione da 2 anno a 5 anni.

La non punibilità è ammessa solo se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima dell’avvio di controlli e provvede al versamento integrale di imposte, sanzioni e interessi (art. 13 del D.Lgs. 74/2000). In particolare, il citato articolo al comma 2, prevede che «I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.».

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