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Precisazioni in merito alla tempistica per l’invio dei dati per il 730 precompilato relativi ai rimborsi delle spese sanitarie

È errata l’affermazione secondo cui, a seguito della pubblicazione delle bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie, sarebbe stato modificato il termine per l’invio di questi dati, fissato al 31 gennaio 2016 dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015.

L’Agenzia delle entrate con comunicato stampa 5 gennaio 2016 conferma, che le scadenze previste per l’invio dei dati sono le seguenti:

1) entro il 31 gennaio 2016, (per il 2016 entro il 1 febbraio visto che il 31 è domenica) le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015);

2) entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale inviano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse (bozza delle specifiche tecniche pubblicata sul sito dell’Agenzia il 23 dicembre 2015).

Resta pertanto fermo l’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi ai rimborsi effettuati dalle strutture sanitarie e dai medici per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Per saperne di più:

730 precompilato – Rilevazione delle spese sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria della Ragioneria Generale dello Stato

L’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto informatico di Sogei, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Tra le spese sanitarie sono ricompresi: i ticket pagati sulle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i farmaci (anche omeopatici ovvero ad uso veterinario) e i servizi erogati dalle farmacie, i dispositivi medici con marcatura CE e le altre prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate nonché dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono disciplinate nel decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2015, i cui contenuti sono stati definiti in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, il Ministero della Salute, le Regioni, le Associazioni di categoria dei farmacisti e l’Ordine dei medici, per le parti di rispettiva competenza.

Il suddetto decreto risulta inoltre coordinato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, il quale disciplina, tra l’altro, i dati delle spese sanitarie da trasmettere ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e le relative modalità di utilizzo da parte della stessa Agenzia.

Il decreto è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 30 luglio 2015 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2015, n. 185.

Il sistema delineato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra-citate si articola nelle seguenti tre fasi:

  • le strutture sanitarie accreditate ed i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è prevista la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.

Trattandosi di dati sensibili, in quanto riferibili alle condizioni di salute dei soggetti interessati, sono state individuate, in collaborazione con l’Autorità Garante della privacy, precise misure a tutela della riservatezza, come di seguito descritte.

Opposizione alla trasmissione telematica dei dati.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’assistito può esercitare opposizione alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell’erogazione della stessa, tramite esplicita richiesta al soggetto erogatore. L’assistito ha comunque la facoltà di esercitare la propria opposizione anche successivamente all’erogazione della prestazione accedendo al portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel mese di febbraio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nell’anno di imposta precedente, a partire dall’anno di imposta 2015.

Infine, limitatamente al suddetto anno di imposta 2015, l’assistito può esercitare la propria opposizione richiedendo all’Agenzia delle entrate, nel periodo 1 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016, la cancellazione dal sistema Tessera Sanitaria delle spese relative ad una o più tipologie, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015.

Cancellazione dei dati.

Il Sistema Tessera Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati relativi agli assistiti che non rientrano nella platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il Sistema provvede, invece, all’immediata cancellazione delle spese sanitarie per le quali è stata esercitata opposizione da parte dell’assistito.

Sicurezza dei dati e accessi controllati.

Tutte le operazioni effettuate tramite il Sistema Tessera Sanitaria sono tracciate. I dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi telematicamente in forma criptata. Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, sono previste specifiche misure di sicurezza per l’abilitazione dei soggetti interessati.

Normativa di riferimento

Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015

Istruzioni operative per i medici e odontoiatri (link al sito: http://sistemats1.sanita.finanze.it/

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