La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Modello DA1) determina la mera sospensione e non l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, nulla vieta, che il contribuente possa accordarsi con Equitalia – eventualmente previa autorizzazione del Giudice – per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito del procedimento di definizione agevolata. Questo è quanto deciso dal tribunale ordinario di Lecco, Sez. I, Sentenza del 13 febbraio 2017, Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci.
Link al testo integrale della Sentenza Tribunale Ordinario di Lecco – Sezione I – Sentenza del 13 febbraio 2017, (Giudice dell’Esecuzione: Carlo Boerci), con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Esecuzione esattoriale – Esecuzione forzata presso terzi – Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi – Procedura di pignoramento dei conti correnti avviata da Equitalia – Presentazione dell’istanza definizione agevolata (modello DA1) – Effetti – Sospensione dell’esecuzione e intimazione ad istituto d credito, terzo pignorato, di non svincolare il conto corrente pignorato – Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Svincolo delle somme già pignorate – Esclusione – Art. 72-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225.

