• 24/04/2024 20:25

Alla luce di recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione secondo le quali, “in tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto”, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 30 E del 29 luglio 2022, “rettifica” i precedenti chiarimenti forniti con la risoluzione n. 97 del 10 novembre 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2014, pag. 2235).

In particolare, nel nuovo documento di prassi stabilito che “in virtù dell’orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, si ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia. La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto. In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico», mentre quest’ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa». In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa. Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…».

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 29 luglio 2022, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Ambito applicativo – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374

Link al testo dell’ordinanza n. n. 5858 del 3 marzo 2021, Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI, Presidente: Mocci Mauro, Relatore: Caprioli Maura, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad Euro 1.033,00 – Applicabilità – Fondamento – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374

Link al testo dell’ordinanza n. 31278 del 4 dicembre 2018, Corte Suprema di Cassazione, Sezione V, Presidente: Cristiano Magda, Relatore: D’oriano Milena, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad Euro 1.033,00 – Applicabilità – Fondamento – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374 – Art. 13 della L. 30/05/2002, n. 115

 

 

La risoluzione “superata

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97 E del 10 novembre 2014, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Tassabilità delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Esclusione – Art. 46, della L 21/11/1991, n. 374 – Rettifica di precedenti istruzioni (Ris. n. 48 E del 18 aprile 2011)

Link al testo della sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014. Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile-T, Presidente: Cicala Mario, Relatore: Caracciolo Giuseppe, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Sentenza del Tribunale in sede di appello e su impugnazione di sentenza del Giudice di Pace – Cause e attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e atti e provvedimenti ad esse relativi soggette solo al pagamento del contributo unificato – Fondamento – Ragioni – Art. 46, della L 21/11/1991, n. 374