Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.
Particolare rilevanza assumono le modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24). È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.
Quanto all’OIC 25, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.
Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.
(Così, comunicato stampa OIC 8 dicembre 2025)
Link al testo degli emendamenti
(Link esterno al sito della fondazioneoic.it: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2025/12/Emendamenti-ai-PCN.pdf)


