• 28/03/2024 23:07

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Le nuove disposizioni sono state approvate in ossequio all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, lettera f) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), secondo il quale «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.». In sostanza, con il provvedimento del 25 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha disposto che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, vanno individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni

Peraltro,  le disposizioni sopra citate, si applicano, per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, anche ai controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Infine, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, confermativo quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l’INPS mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il provvedimento approvato stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’INPS.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017 prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175