Laddove il versamento dell’acconto IRPEF relativo al periodo d’imposta 2017, risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è irrogabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Questa è la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con risoluzione 47 del 22 giugno 2018, ad un socio di società di persone che, nell’approssimarsi della scadenza dei termini di versamento del saldo 2017 si trova ad aver versato un minore acconto IRPEF a seguito di sopravvenute disposizioni normative che hanno rinviato gli effetti, in termini di risparmio di imposte, della decorrenza della disciplina IRI, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l’aggiunta al TUIR dell’articolo 55-bis. Tale soluzione, spiega l’Agenzia, è in linea con quella già prospettata con la risoluzione n. 176/E del 2003. In tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. Ne consegue, prosegue la risoluzione, che al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i contribuenti dovranno, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta, per il periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello Redditi PF 2018.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha differito di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. In pratica, il citato comma 1963, rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nell’ articolo 55-bis del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), prevista originariamente dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regime ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura progressiva. Come spiega la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, par. 8 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2919) “la base imponibile IRI, a norma dell’art. 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.”.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l’anno d’imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regolarizzazione del versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell’acconto – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917



