Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024, approvato il nuovo modello dichiarativo “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.
Il modello 2024 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 va presentato entro il 15 ottobre 2024 (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).
Come stabilito dal comma 1 del citato articolo 38 del D.Lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “Redditi 2024”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto “Adempimenti” al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Si ricorda che i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2023, il modello Redditi 2024.
Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2023.
Come spiegano la istruzioni, “Istruzioni parte generale Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc” in “Finanza & Fisco” n. 4-5/2024) si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2014), anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2023 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi Sp 2023 approvato nel corso del 2023.
In tema di imputazione dei redditi nelle società di persone in caso di mutamento della compagine sociale nel corso del periodo d’imposta, vedi: |
Contribuenti obbligati alla presentazione del modello Redditi Sp
Sono obbligati alla presentazione del modello Redditi Sp 2024 – Società di persone ed equiparate – le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovve- ro coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE.
Non devono presentare il modello Redditi-Sp:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Redditi-Sc o il modello Redditi-Enc);
- i condomini; questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
Il modello Redditi-Sp deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).
Le principali novità contenute nel modello Redditi-SP 2024 sono le seguenti:
Immobili sequestrati
Nel Frontespizio, nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
Tra le variazioni in diminuzione del quadro RF e tra i componenti negativi del quadro RG, è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR. A tal riguardo, vedi: il rigo RF55 (variazioni in diminuzione), codice 97 (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RF10 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), e RG22, (altri componenti negativi deducibili), codice 51, (nel quale va inserito, il reddito dei beni immobili – già indicato nel rigo RG10 con il codice 2 – oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell’art. 70 e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I («Redditi fondiari»), dell’art. 70 («Redditi di natura fondiaria») e dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo («Proventi immobiliari») del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.
Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato
Nei quadri RF, RG e RE (righi RF50, RG23 e RE18A) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato (cd. Reshoring in Italia di imprese) da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (cfr. art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in “Finanza & Fisco” n. 7/2024. L’efficacia della disposizione del citato articolo 6 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea).
Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus.
Nella sezione II del quadro RL è stata prevista, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi da 64 a 66, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023). Si ricorda che l’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 66 dispone che la predetta disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni
I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023).
Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile
Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197 del 2022), e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2023, pag. 1335).
Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni
Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2479)
Superbonus
I quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104).
Imposta sul valore delle cripto-attività
Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina dell’Imposta sul valore delle cripto-attività, si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2023, pag. 1979).
Soggetti controllati non residenti (CFC)
Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell’art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).
Le novità del Modello conseguenti alle modifiche introdotte nel sistema tributario dal Decreto legislativo n. 1/2024
Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 e 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (in “Finanza & Fisco” n. 6/2024, pag. 309), nel modello “Redditi Sp 2024” sono state apportate diverse semplificazioni.
In particolare, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d’imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU e sono state, inoltre, eliminate le Sezioni II (credito “Caro Petrolio”) e V (“Altri crediti d’imposta”), i cui crediti sono adesso gestiti nella Sezione I.
Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Pertanto, a partire dall’annualità in corso al 31 dicembre 2023, i contribuenti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA – pur se esonerati dal suddetto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tal riguardo si ricorda che comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011 stabilisce, a seguito della modifica introdotte dall’articolo 15, comma 2, del decreto Adempimenti, che «per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».