• 22/03/2023 19:31

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta sopra richiamato, con il nuovo provvedimento n. 56785/2023 sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti. Inoltre, il citato provvedimento dell’1° marzo 2023 fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni è stata aggiornata il 1° marzo 2023.

 

 

 

Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
Dalla pagina web del sito dell’Agenzia delle entrare dedicata alla “Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, recante: «Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244