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Le novità fiscali del D.d.l. n. 4127

 

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all’esame della Camera dei deputati.

Art. 2 – (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Art. 3 – (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

Art. 4 – (Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come interamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Art. 5 – (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

Le norme proposte nell’articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Art. 6 – (IVA di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L’articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA

Art. 7 – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta entro il 31 dicembre di quest’anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un’unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l’appetito per l’acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già “praticano” il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l’attrattività dell’acquisto di immobili in asta da parte di operatori “razionali”, portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art. 8 – (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 9 – (Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90.

Art. 10 – (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11 – (Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

ART. 12 – (Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare

Art. 14 – (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L’articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Art. 16 – (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio delle entrate).

Art. 22 – (Misure per l’Attrazione degli investimenti)

Comma 1 – Visto per investitori – Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l’attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dall’art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall’art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Commi 3 e 4 – Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Commi da 5 a 12 – Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti – I commi da 5 a 12, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il comma 5introduce, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del citato TUIR,  sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate.

Art. 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell’opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Art. 24 – (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall’anno 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall’anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell’anno 2016 e precedenti).

Art. 32 – (No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art. 68 – (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica– A.C.E.)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

Art. 69 – (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.

Per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Art. 70 – (Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l’ambito temporale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

Art. 71 – (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 85 – (Eliminazione aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017)

La disposizione prevede l’eliminazione degli aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017

 

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)