• 26/04/2024 23:18

La legge di Stabilità 2016 hanno introdotto in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il successivo comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Più in particolare, l’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016 — in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2231) ha previsto, misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Le modalità applicative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità sono disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016. Infine, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha illustrato l’agevolazione per i premi di produttività, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro. Inoltre, il documento si sofferma sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze. Di seguito gli aspetti della disciplina agevolativa illustrata dal documento di prassi.

Premi di risultato

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Soggetti interessati

Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni. Sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma. L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

Il Welfare aziendale agevolato

La legge di stabilità 2016 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

Benefit erogati in forma di voucher

La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.

Come si applica l’agevolazione

Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se nell’anno di corresponsione degli emolumenti ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016)

Per saperne di più:

Il decreto che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 112 del 14 maggio 2016 è stato pubblicato il “l’avviso” con il quale si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016)disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Link al decreto 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 giugno 2016 con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolataImposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Incentivi ai dipendenti del settore privato – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente Welfare aziendale – Valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente (benefit) esclusi dall’imposizione IRPEF – Art. 1, commi 182-190, L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)D.M. 25/03/2016 – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

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