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L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017 precisa la modalità con cui l’esportatore abituale, che abbia effettuato acquisti senza pagamento dell’IVA oltre i limiti consentiti dall’art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, può regolarizzare della violazione. Sostanzialmente le modalità sono tre:

 – PROCEDURA A)

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA B)

  1. Emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
  2. versamento dell’imposta e degli interessi;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
  4. presentazione – in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997- di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 50/E del 2002);
  5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
  6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

 – PROCEDURA C)

  1. Emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
  2. assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
  3. presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L’Agenzia precisa inoltre, che in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 6 febbraio 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Soggetti qualificati come esportatori abituali – Possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale (plafond) – Modalità di regolarizzazione in caso di acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti, c.d. splafonamento – Art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv., con mod., dalla L. 27/02/1984, n. 17 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

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