• 29/04/2024 17:28

Società cooperative. L’art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza ex dell’art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l’articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l’intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d’imposta», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017.

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 1° febbraio 2017, con oggetto: COOPERATIVE – Società cooperative e gli enti mutualistici- Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa – Liquidazione amministrativa conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza disposto dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile – Procedimento che costituisce un unico periodo d’imposta – Applicabilità dell’articolo 183 del TUIR – Ragioni – Limiti – Conseguenze – Presentazione di un’unica dichiarazione dei redditi – Art. 183, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400