• 26/04/2024 22:06

Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande avanzate per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, con la possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, con il messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 803 (di seguito riportato) l’Istituto fornisce le indicazioni per la presentazione delle richieste di riesame.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito INPS ai seguenti percorsi:

Nel messaggio sono puntualizzate tutte le modalità per l’invio della documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame a seguito di reiezione o accoglimento parziale.

 

Le istanze possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio 803/2022.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione  giudiziaria da notificare alla struttura INPS territorialmente competente.

Fonte: Inps – www.inps.it

 

 

Il testo completo del messaggio Inps n. 803 dell’17 febbraio 2022

 

 

Oggetto: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Presentazione istanze di riesame

Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, cui ha fatto seguito il messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, sono stati effettuati i controlli in merito ai requisiti di iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto 2021, nonché all’assenza di contratto di lavoro subordinato – con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – e di titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento e indicate nel citato messaggio n. 3974/2021.

Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.inps.it ai seguenti percorsi:

1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22-bis L.178/2020”;

3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande e della possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, si forniscono indicazioni per la presentazione dell’istanza di riesame, presente nella procedura sopra indicata.

L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il linkRiesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.

Nell’Allegato n. 1 è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre per le casistiche di riesame più comuni.

Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.

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