In merito agli obblighi di versamento IRAP, in caso di trasformazione progressiva di una società di capitali in società di persone, con effetto nella specie dal 31 gennaio 2020, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, la società trasformata è tenuta, entro il termine di presentazione della dichiarazione (relativa al periodo ante trasformazione), a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante dalla dichiarazione del periodo ante trasformazione. In pratica, ossequio delle istruzioni impartite nella risalente circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 e in applicazione dell’articolo 24 del decreto Rilancio, che ha disposto che le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, per il periodo “ante trasformazione” progressiva:
— il I° acconto IRAP 2020 non andava versato;
— il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell’importo del I° acconto non dovuto.
Per il periodo “post trasformazione”:
— il I° acconto IRAP 2020 andava versato.
Nel documento interpretativo, evidenziato infine, per quanto concerne la misura del I° acconto da sottrarre all’imposta dovuta a saldo, che con la circolare n. 27/E del 2020 al paragrafo 1.1 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2020, pag. 1763) è stato chiarito che il ”primo acconto ‘figurativo’ da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).” Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella risposta a interpello n. 434 del 23 giugno 2021.
Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 434 del 23 giugno 2021, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Determinazione degli acconti nei casi di fusione, scissione e trasformazione – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 4 del DL 11 marzo 1997, n. 50, conv. con mod. dalla L 09/05/1997, n. 122 – Art.5-bis del DPR 07/12/2001, n.322 – Art. 24, del DL 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)

