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IMU per i terreni agricoli: le FAQ del Ministero dell’economia e delle finanze

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Giu 5, 2015

L’articolo 1 del decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU» convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015 dispone che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione Imu si applica:

  • ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montanidi cui all’elenco dei Comuni italiani ISTAT (comma 1, lett. a));
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lett. a-bis)).
  • ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lett. b)) L’esenzione di cui alla lettera b)e la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bissi applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).Come anticipato, il comma 1-bis, dispone, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del decreto legge in esame, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011. Nell’ipotesi in cui nell’allegato, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.
  • Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  • Il totale dei comuni elencati nell’Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con la predetta annotazione parzialmente delimitato (PD).

In vista della scadenza del 16 giugno 2015 e al fine di facilitare le operazioni di calcolo dell’acconto IMU 2015 sui terreni agricoli il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequentemente da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi del D.L. n. 4 del 2015.

I chiarimenti riguardano: