Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che modifica il Codice della crisi d’impresa in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
Si ricorda che l’attuazione della direttiva 2019/1023/UE è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.
Si ricorda, inoltre, che con i decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021 sono stati già realizzati alcuni interventi prioritari. In particolare, il decreto-legge n. 118 ha disciplinato l’istituto della composizione negoziata e istituito la piattaforma telematica nazionale. Con la legge n. 233 del 2021, di conversione del decreto-legge 152 del 2021, sono stati introdotti gli articoli 30-ter (interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati), l’articolo 30-quater (scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori), l’articolo 30-quinquies (istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa) e l’articolo 30-sexies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). Ora il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ne trasfonde il contenuto nel Codice della Crisi di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
Si sottolinea che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del citato Codice inserisce in sostanza, le disposizioni attualmente già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83). Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d’urgenza operati nel corso del 2021 anche per realizzare gli obiettivi posti all’Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In particolare il nuovo titolo II, della parte prima del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito dall’articolo 6 del Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, la cui rubrica fa ora riferimento alla (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi), si compone dei seguenti tre capi:
Capo I (Composizione negoziata della crisi) – In questo capo, articoli da 12 a 25-quinquies, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina in precedenza contenuta negli articoli da 2 a 14, 16 e 17, del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021;
Capo II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata) – Il capo, composto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice, riprende quanto in precedenza previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021;
Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione). In questo capo, articoli da 25-octies a 25–undecies, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina oggi contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021;
Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (da artt. 25-octies a 25-undecies del Codice)
Il nuovo Capo non presenta disposizioni innovative. Il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, infatti, inserisce, come anticipato, nel Codice sia l’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021, che gli articoli 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.
In particolare, nell’articolo 25-octies del Codice, relativo alla segnalazione dell’organo di controllo, è inserito il contenuto dell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.
L’articolo 25-novies del Codice (di seguito riportato) riprende il contenuto dell’art. 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021 per disciplinare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. In particolare, la disposizione prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):
- dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
- dall’INAIL, la scadenza da oltre 90 giorni, di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro;
- dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
- dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.
Le predette segnalazioni devono contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Si tratta, come detto, di previsioni già in vigore e destinate a trovare applicazione:
- per INPS e INAIL in relazione ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
- per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
- per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° luglio 2022.
Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il nuovo articolo 25-decies del Codice riproduce il contenuto dell’attuale art. 14, comma 4, dello stesso Codice, prevedendo che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.
L’articolo 25-undecies del Codice prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Viene qui trasfuso il contenuto dell’attuale art. 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021.
In sintesi, sulla piattaforma telematica nazionale dovrà essere disponibile un programma informatico gratuito, che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Inoltre, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma dovrà elaborare un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.
Link al testo del Decreto legislativo 17 giugno 2022 , n. 83, recante: «Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022