• 20/04/2024 13:05

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

Nuovo modello di Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), per recepire le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620) che prevedono che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  • partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

In particolare, per dar seguito al disposto dell’articolo 1, comma 5 del citato Decreto Mef del 26 maggio 2017 nella nuova certificazione è stata data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La Certificazione, che deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018, deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È, inoltre, utilizzata per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico. Devono, inoltre, essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR,che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Come anticipato, la certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Nel dettaglio il Cupe viene rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Come ricorda al § 5.5, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, di approvazione della Certificazione Unica (CU 2018), «Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.