• 23/04/2024 19:03

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell’anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d’imposta 2017. Come è avvenuto l’anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La Certificazione Unica è costituita da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  • Dati relativi alle locazioni Brevi.

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

La Certificazione Unica 2018, va trasmessa (modello “ordinario”) per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e va consegnata (modello “sintetico”) entro il 31 marzo al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo entro il 31 marzo 2018 (termini differito al 3 aprile 2018, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine (31 ottobre 2018) di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 — in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all’interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.