L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.
Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0» – Cumulo dell’Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)