• 18/09/2024 7:40

 

Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 — in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

In particolare, la determinazione dell’imponibile Irpef è effettuata, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), applicando le seguenti percentuali:

  • il 25 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento (in linea con il testo previgente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine di dipanare i dubbi sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020.

In particolare, l’Agenzia dopo aver chiarito la portata della locuzione «veicoli di nuova immatricolazione», evidenziando che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020), ha precisato, anche in applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile, che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° Luglio 2020»

In sostanza, ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo del fringe benefit, è necessario che sussistano congiuntamente:

  • l’immatricolazione del veicolo dal 1° Luglio 2020;
  • l’assegnazione del veicolo a decorrere dal 1° Luglio 2020.

Infine, affrontato anche il caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data. In tale ipotesi, spiega l’Agenzia, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 14 agosto 2020, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit)Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Modifica delle percentuali introdotta dal comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Computo del fringe benefit in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 – Decorrenza applicazione delle modifiche – Definizione di veicolo di «nuova immatricolazione» – Concetto di «contratti stipulati» – Disciplina applicabile per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio concessi successivamente alla predetta data – Art. 51, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 come modificato dall’art. 1, comma 632 della L. 27/12/2019, n. 160

 

Prassi richiamata nella risoluzione

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74 del 20 giugno 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali – Art. 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 E del 23 dicembre 1997, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 – Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Art. 48 (oggi 51) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917