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Si riporta il Decreto Mef che modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Il decreto per facilitare l’adempimento da parte dei contribuenti prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In pratica, l’imposta dovuta sara calcolata e resa noto al contribuente dall’Agenzia delle entrate sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sdi.

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante un servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA nel sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018.

 

Il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante: «Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto l’art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche;

Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

 

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».

 

Art. 2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Tria