• 29/03/2024 6:51

Esonero parziale contributivo del 2% per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e istruzioni per i datori di lavoro

La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

 

Link al testo del messaggio INPS del 26 settembre 2022, n. 3499, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravi di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – Ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro – Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – Articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234