L’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, che ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, al comma 2 prevede, per le imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, un esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d’imposta e nei limiti delle risorse stanziate. A giudizio dell’Agenzia delle entrate, le conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, una sopravvenienza attiva, alla quale non possono applicarsi le disposizioni del successivo l’articolo 47. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente non potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi, alcuna variazione in diminuzione. In pratica, l’Agenzia, ritiene che la previsione di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato «Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti», non possa trovare applicazione in relazione alle misure previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 90/2019.
A tal proposito, si ricorda che ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, il codice tributo “Z148”. Con specifico riguardo, invece, alla fruizione delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017, sono stati istituiti rispettivamente i codici tributo “Z149” e “Z150” con Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018.
Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 90 del 29 marzo 2019, con oggetto: ZFU SISMA CENTRO ITALIA – Reddito di impresa – Esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d’imposta e nei limiti delle risorse stanziate – Agevolazioni fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24 – Conseguenti compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali – Natura – Sopravvenienza attiva – Possibilità di operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione – Esclusione – Agevolazioni ZFU di cui all’art. 46 del DL 24/04/2017, n. 50, conv, con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 95.


