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Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Queste le conclusioni del Dipartimento delle Finanze riportate nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 28 febbraio 2018, con oggetto: IMU (Imposta municipale propria) – AGRICOLTURA – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore dei CD e gli IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni – Fondamento – Art. 1, commi 10, e 13, della L. 28/12/2015, n. 208Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99

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