• 19/03/2024 6:30
Semplificazione dello Spesometro – Emendamenti al decreto fiscale

«1. Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall’articolo 21del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018». Questo il testo dell’art. 1-bis., rubricato (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute), inserito da un ammendamento approvato in commissione Bilancio al Senato. In base al citato comma 1-bis, non applicabili le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel cd. Spesometro relativo al primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Si ricorda a tal proposito che per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzioni non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente). Tali ricordate sanzioni, se l’emendamento verrà confermato, per il solo primo invio, saranno evitate trasmettendo i dati corretti entro il prossimo 28 febbraio 2018.

Le altre modifiche approvate in commissione bilancio

Altra novella rilevante è la possibilità di comunicazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante la trasmissione del documento riepilogativo registrato ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. Inoltre, concessa la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale. Di seguito il testo dei successivi commi del nuovo articolo dell’art. 1-bis.

«2. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

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5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “all’articolo 11, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 11, comma 2-bis.”.»

Per saperne di più:

Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento operoso – Comunicazioni telematiche – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Aspetti sanzionatori – Omissione, incompletezza o infedeltà delle comunicazioni – Modalità di ravvedimento – Artt. 21 e 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Provvedimento del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA: informazioni, modalità e formato per la trasmissione telematica

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017: «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»