L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 579 del 22/01/2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dall’art. 19 delle L. n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore che si è protrae oltre il termine fissato dal Ccnl o, se questo termine manca, per un periodo superiore a 15 giorni.
Si ricorda che l’art. 19 della citata legge L. n. 203/2024 ha inserito nell’art. 26 (rubricato: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 un nuovo comma, il 7-bis, secondo il quale «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Nel documento dell’Ispettorato evidenziato che “la previsione affida, anzitutto, l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine”
La citata comunicazione, naturalmente, va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Dunque, laddove l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza, il datore di lavoro, che intende far valere questa particolare ipotesi di “dimissioni per fatti concludenti”, deve inviare il nuovo modello di comunicazione allegato alla citata nota INL.
La comunicazione, inviata preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede (per l’elenco delle sedi INL è consultabile la pagina https://www.ispettorato.gov.it/lagenzia/struttura-organizzativa/le-sedi-inl/), dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
Questo perché, l’Ispettorato sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in suo possesso potrà (a propria discrezione) avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione medesima. In tal caso, gli Ispettorati, potranno contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Link al testo della nota INL-Ispettorato Nazionale del Lavoro – DC-VIG. prot. n. 579 del 22/01/2025, con oggetto: LAVORO – Risoluzione del rapporto di lavoro – Assenza ingiustificata del lavoratore – Dimissioni di fatto – Prime indicazioni operative – Modello comunicazione ex art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015 – Contenuto della comunicazione e verifiche – Risoluzione del rapporto e prova contraria – Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) della L 13/12/2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» (cd. “Collegato lavoro”) – Art. 26 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 151