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L’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina più favorevole prevista dalla legge in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, contenuta nell’articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2520).

Il richiamato comma 935 ha modificato la normativa sulle violazioni degli obblighi di dichiarazione Iva – di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997 – introducendo al comma 6 una sanzione amministrativa specifica a carico del cessionario/committente, compresa fra 250 e 10.000 euro, nel caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore.

In tal modo, per le predette ipotesi:

  • non si applica più la norma generale, che prevede una sanzione proporzionale pari al novanta per cento della detrazione per chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta;
  • rimane fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione, di cui si consente il recupero solo nel caso di frode fiscale.

Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul punto affermando che l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 935, della L. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, nell’ipotesi di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633 del 1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa, essendo priva di ogni riferimento al precedente regime ed all’esigenza di una chiarificazione del meccanismo di detrazione dell’IVA contemplato dallo stesso (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 24001 del 2018, conf.: Cass. 14179/2019 ).

Con le modifiche in esame si novella il comma 935 della legge di bilancio 2018, attribuendo espressamente efficacia retroattiva al predetto sistema “sanzionatorio”. Di conseguenza, le sanzioni ridotte in misura fissa e la possibilità di mantenere la detrazione – salva la frode fiscale – si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, ossia prima del 1° gennaio 2018.