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Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (link sito internet: https://temi.camera.it/leg17/temi/depenalizzazione_e_abrogazione_di_reati) dispone la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.

Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all’INPS via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.

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