• 24/04/2024 7:33

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti,  il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. 2784).

Le modifiche dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’articolo 2 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.In particolare, al comma 1 esclude la possibilità di derogare al principio – che resta al riguardo immutato – in base al quale, per i contratti di appalto (di opere o servizi), il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (che restano stabilite a carico del solo responsabile dell’inadempimento). La disposizione derogatoria abolita dal comma in esame consentiva che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, derogassero – limitatamente ai trattamenti retributivi e con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi – al suddetto principio, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La novella, inoltre, sopprime alcune norme, che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

In particolare, secondo le norme ora soppresse:

  • il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio per il pagamento solo unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori;
  • il medesimo committente poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori, con conseguente limitazione dell’azione esecutiva (nei confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2017, è pubblicata la legge 20 aprile 2017, n. 49 di «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti».