• 19/04/2024 3:13

Riprenderà alle 15,30 l’esame dell’Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l’approvazione. Poi il testo andrà alla Camera.

Il contenuto del Cd “Decreto Fiscale

Gli articoli da 1 a 9 recano disposizioni in materia di pacificazione fiscale, che consentono ai contribuenti la definizione agevolata (senza sanzioni o interessi e mediante rate) dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, dei carichi di riscossione tra il 2000 e il 2017, delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate. È previsto inoltre l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro dal 2000 al 2010.

Gli articoli da 10 a 16 recano norme di innovazione del processo tributario e di semplificazione fiscale, che prevedono l’emissione delle fatture entro dieci giorni dall’effettuazione delle operazioni, la modifica dei termini dell’annotazione, l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, la possibilità di detrazioni IVA con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.

Altre disposizioni fiscali (articoli da 17 a 20) riguardano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il rinvio della lotteria dei corrispettivi e la materia delle accise.

Gli articoli da 21 a 26 contengono disposizioni finanziarie urgenti che autorizzano la spesa di 40 milioni per il contratto di programma di Ferrovie dello Stato, uno stanziamento di 735 milioni a favore del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, un incremento di 26,4 milioni per la ristrutturazione dell’autotrasporto e di 130 milioni a favore del Fondo per le missioni internazionali, una proroga di 12 mesi degli ammortizzatori sociali in deroga per imprese in crisi con più di cento unità.

Il relatore, sen. FENU (M5S), ha sottolineato che le misure per la pace fiscale sono rivolte ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le imposte per difficoltà economiche, escludendo i grandi evasori. Le misure di semplificazione del sistema impositivo per le imprese mirano a ridurre la pressione fiscale e a ricostituire un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.

La relatrice di minoranza, sen. CONZATTI (FI), ha evidenziato che il decreto è collegato a una manovra di 37 miliardi che contiene misure assistenziali, non riduce le imposte, prevede più tasse per banche e assicurazioni e minori agevolazioni nette per le imprese. Tra gli aspetti più criticabili del decreto, l’utilizzo della fatturazione elettronica per fare cassa e la parzialità delle misure di pace fiscale.

Il relatore di minoranza, sen. D’ALFONSO (PD), ha evidenziato che il decreto contiene misure di condono fiscale, ha criticato la rinuncia da parte del Governo a contrastare seriamente l’evasione fiscale, che in Italia ammonta a 120 miliardi, e ha lamentato il depotenziamento della fatturazione elettronica.

Le novità in arrivo

 

 

Di seguito il contenuto degli emendamenti approvati in Commissione finanze all’esame dell’Assemblea.

 

Articolo 1 (emendamento 01.1 testo 2)
(Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 01.1 (testo 2) che propone la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

Il testo vigente dell’articolo citato prevede due condizioni a limitare gli investimenti per i quali può essere effettuata l’istanza di interpello. In particolare, gli investimenti oggetto della stessa:

  • devono risultare di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e
  • devono produrre ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature.

Il comma 1 dell’emendamento modifica la prima delle due condizioni, riducendo da trenta a venti milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza.

Il comma 2 prevede che tale modifica sia applicata agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Articolo 1 (em. 1.32)
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

L’articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 1.32, che introduce disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima. In particolare, si viene a prevedere che tali rate siano versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

A seguito di tali integrazioni, l’emendamento propone l’eliminazione, nel secondo periodo del comma 7, del riferimento all’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, n. 218 relativo alle modalità di rateazione delle somme dovute. Rimane ferma l’applicazione dei successivi commi 3 e 4 del citato articolo 8, relativi rispettivamente alle quietanze ed al pagamento del dovuto tramite F24, nonché alle conseguenze dell’eventuale inadempimento.

 

Articolo 2 (em. 2.28)
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

L’articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

La Commissione in sede referente ha proposto alcune modifiche di carattere formale (emendamento 2.28).

 

 Articolo 2, comma 2-bis (em. 2.23, testo 3)
(Proroga applicazione reverse charge a fini IVA)

Durante l’esame in sede referente, la Commissione ha proposto l’introduzione del comma 2-bis (emendamento 2.23, testo 3) all’articolo 2. Detta disposizione intende prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Più in dettaglio, il comma 2-bis modifica l’articolo 17, comma 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 che nella sua attuale formulazione dispone che l’inversione contabile “facoltativa” IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 2018.

 

 Articolo 3 (em. 3.17 testo 2, 3.1000, 3.32 testo 2)
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

L’articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Durante l’esame in sede referente sono stati approvati alcuni emendamenti relativi:

  • alle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti (emendamento 3.17, testo 2) che sono state specificate in dettaglio;
  • agli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC (emendamento 3.100);
  • alla mitigazione delle conseguenze per il tardivo versamento del dovuto (emendamento 3.32, testo 2).

La definizione agevolata si perfeziona col versamento delle somme dovute.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento (emendamento 3.17, testo 2) che intende modificare, nonché specificare con maggior dettaglio, la disciplina applicabile ai pagamenti rateali.

La Commissione, in sede referente, ha approvato un emendamento (emendamento 3.32 testo 2) che propone di inserire nel corpo dell’articolo il nuovo comma 14-bis, che mitiga il regime del ritardato versamento. Ai sensi delle norme proposte, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.

 

Articolo 6 (em. 6.25)
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

L’articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale (emendamento 6.25) e quattro modifiche sostanziali.

Queste ultime:

  • modificano la percentuale del valore delle controversie pagando la quale le stesse possono essere definite (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (emendamento 6.9 testo 3);
  • introducono un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (emendamento 6.100);
  • concedono agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi (30).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 6.9 (testo 2), che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, prevedendo che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa (nuovo comma 1-bis).

In deroga al comma 1, e per il solo caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 2).

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone di modificare tali quote, prevedendo che, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 40 per cento del valore della stessa mentre in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, si propone che la definizione avvenga a seguito del pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

L’emendamento 6.9 (testo 2) propone poi l’inserimento di un ulteriore comma relativo alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tali casi, si viene a prevedere che le controversie possano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato, inoltre, approvato l’emendamento 6.100, che propone l’introduzione di una specifica disposizione in relazione ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (nuovo comma 2-bis).

Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 2.

Ai sensi del comma 3, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 4).

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 5, le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE/Euratom richiama le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato – ormai scaduto – che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L’articolo 1, comma 819, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) dà piena e diretta esecuzione a tale alla decisione, che fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all’articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essa stabilisce, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi (in luogo del 25% previsto per il periodo 2007-2013).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun annoa partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 6).

Nel caso in cui le somme interessate sono oggetto di definizione agevolata, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme ancora pendenti (comma 7).

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente comma con l’approvazione dell’emendamento 6.25.

 

Articolo 8 (em. 8.9)
(Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione)

L’articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

La Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente articolo con l’approvazione dell’emendamento 8.9.

Le imposte in oggetto sono previste dall’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.

 

Articolo 10-bis (em. 10.0.100)
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d’imposta 2019per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”)

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3). In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 4 sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti tipologie di spese: universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi volti alla riqualificazione energetica; relative alle rette per la frequenza di asili nido, per le erogazioni liberali.

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state fissate le “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014”.

 

Articolo 10-bis (emendamento 10.0.200)
(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità )

Con l’approvazione dell’emendamento 10.0.200, la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione.

Finalità della disposizione è quella “di preservare i servizi di pubblica utilità”.

La disposizione si riferisce ai servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (“Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”), e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 (“Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”).

La norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.

 

Articolo 15 (emendamento 15.2, testo 2)
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

L’articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia a disporre l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.2 (testo 2) che propone l’integrale sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica.

In primo luogo si viene a prevedere che, a partire dalle operazioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:

  • il registro delle fatture emesse;
  • il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
  • la liquidazione periodica dell’IVA;
  • la dichiarazione annuale dell’IVA.

Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’articolo proposto fa salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio previsti dall’articolo 18, comma 2, del D.P.R n. 600 del 1973. Il comma 5 di tale ultimo articolo prevede inoltre un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per i soggetti che optano per tali modalità, l’emendamento in esame prevede che permanga l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA.

L’emendamento propone, infine, che le disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 Articolo 15-bis (emendamento 15.0.1, testo 2)
(Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 15.0.1 (testo 2) che propone l’inserimento del nuovo articolo 15-bis, che modifica l’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Con tale modifica si prevede che, con decreto del MEF possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

 

 Articoli da 16-bis a 16-quinquies (emendamento 16.0.300 testo 3)
(Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 16.0.300 (testo 3), che propone una serie di articoli volti a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Conseguentemente, il Capo II, nel quale tali norme vengono incise, viene rinominato “disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, nonché di contrasto all’evasione fiscale”.

L’articolo 16-bis reca disposizioni in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari e modifica l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto legge n. 201 del 2011.

Al comma 3, in relazione alle comunicazioni all’anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni.

Il comma 4 prevede che le predette comunicazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, siano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Il comma 1, lettera a) dell’articolo 16-bis inserisce un nuovo periodo in cui viene specificato che le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza, anche in coordinamento con l’Agenzia delle entrate, per i medesimi fini e per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale.

Il comma 4-bis del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che l’Agenzia delle entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’utilizzo delle comunicazioni all’anagrafe tributaria. Il comma 1, lettera b) dell’articolo 16-bis specifica che la relazione deve presentare anche i risultati relativi all’attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le medesime informazioni.

L’articolo 16-ter reca disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni e modifica l’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica, sostituendo integralmente il comma 2. La nuova formulazione della disposizione prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

L’articolo 16-quater reca disposizioni in materia di scambio automatico d’informazioni e prevede che l’Agenzia delle entrate comunichi alla Guardia di finanza, previa la stipula di un’apposita convenzione, le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.

Il comma 145 della legge di stabilità 2016 prevede che le società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi del TUIR, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, presentino annualmente all’Agenzia delle entrate una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Tali obblighi informativi derivano dall’attuazione di direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il successivo comma 146 estende gli obblighi suddetti alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che redige il bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, non abbia in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o, ancora, sia inadempiente rispetto all’obbligo di scambio delle medesime informazioni.

La direttiva 2011/16/UE stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali. Dall’ambito di applicazione vengono, tuttavia, escluse l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le accise oggetto di altri atti normativi dell’Unione europea in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

L’articolo 16-quinquies reca disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie e modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il comma 1 del suddetto articolo, che disciplina gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo, stabilisce l’ufficio o l’ente che ha formalmente notificato l’atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

L’articolo 16-quinquies, per rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, prevede che le istanze appena citate possano essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti. Il comandante informa dell’istanza la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza in argomento. Trascorso tale termine, che si interrompe in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di finanza, si intende acquisito il conforme parere dell’Agenzia.

 

Articolo 17
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

L’articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In sede referente, la Commissione propone la sostituzione, al comma 1, lettera c), del capoverso 6-quater (emendamento 17.6 (testo 2)), delle modifiche di carattere formale (emendamento 17.11) e l’inserimento del comma 1-bis (emendamento 17.15 (testo 2)).

Il comma 1-bis, aggiunto con l’approvazione in sede referente dell’emendamento 17.15 (testo 2), estende anche al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti dall’articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357 del 1994. In base a tale deroga, la tenuta di quei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Il comma 2 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare: dispone l’abrogazione dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

Si ricorda che l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 esclude dall’applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti i soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 che non abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.

Dispone inoltre le seguenti modificazioni all’articolo 4:

  • al comma 1 è soppresso il riferimento all’esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi;
  • al comma 2 si dispone il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese di cui all’articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata.

Si stabilisce inoltre che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, cioè senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Il comma 3 rinvia all’articolo 26 del decreto legge in esame per la definizione delle coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo.

 

Articolo 20 (emendamenti 20.10 testo 2 e 20.7 testo 2
(Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

L’articolo 20 disciplina l’istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi.

Per effetto delle norme in esame si chiarisce che il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del gruppo IVA, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo bancario cooperativo.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato altresì approvato l’emendamento 20.7 (testo 2) che incide sulla disciplina delle banche popolari, prorogando dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dal decreto legge n. 3 del 2015 per l’adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall’articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB).

Secondo l’articolo 29 del TUB, l’attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell’autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il termine era stato già oggetto di proroga, per effetto dell’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018 che al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia il 9 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 29 del TUB) aveva sostituito la data del 31 dicembre 2018. L’emendamento 20.7 (testo 2) propone una ulteriore proroga, sostituendo la vigente data del 31 dicembre 2018 con quella del 31 dicembre 2019.

 

 Articolo 20-bis (emendamento 20.0.32)
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento 20.0.32 che propone l’adozione di una disciplina contabile speciale per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali.

In particolare, al comma 1 si prevede che nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, tali soggetti possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e non utilizzano i principi contabili internazionali, il comma 2 prevede che le modalità attuative delle precedenti disposizioni siano stabilite dall’IVASS con regolamento. Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che si avvalgono del criterio di valutazione consentito dal comma 1, il comma 3 impone di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.