• Lun. Ago 24th, 2026
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 17/2026, con le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.

La misura, prevista dal Regolamento UE n. 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate. Contestualmente viene meno la precedente franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile.

 La circolare chiarisce l’ambito applicativo del nuovo prelievo, con particolare riferimento alle merci importate tramite regime IOSS, alle spedizioni postali, alle vendite a distanza di beni importati e alle merci eventualmente vincolate al regime di deposito doganale. Particolare attenzione è dedicata anche alla clausola antiabuso prevista per le catene di vendite concluse prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, ADM fornisce indicazioni sui soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, individuati secondo un criterio gerarchico che tiene conto dell’utilizzo del regime IOSS, del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, del rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, di altri soggetti in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie.

Il documento interviene inoltre sulla nuova nozione di “articolo” ai fini dell’applicazione del dazio forfettario, precisando che il prelievo è collegato alle linee dichiarative e che, quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta.

 Rilevanti anche gli aggiornamenti ai tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, con l’introduzione dei codici procedura IVA F48, F49 e F53 e dello specifico codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al nuovo regime di tassazione forfettaria. Per le dichiarazioni H7, il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio di 3 euro mediante codice tributo A00; in caso di tracciato H1, invece, l’operatore dovrà dichiarare il dazio forfettario nel medesimo codice tributo.

La circolare disciplina anche gli obblighi informativi relativi ai Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026, nonché le regole sulla garanzia globale, sul monitoraggio dell’importo di riferimento e sulle modalità di pagamento del dazio.

Per le operazioni in regime IOSS, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile IVA all’importazione. Nei regimi non-IOSS, invece, l’IVA resta dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include anche il dazio forfettario.

ADM chiarisce infine che, dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla sola base dell’invalidazione per reso, salvo l’applicazione delle ordinarie regole unionali in materia di merci difettose o non conformi.

La circolare contiene anche indicazioni sul contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, la cui applicazione, salvo ulteriori proroghe, è prevista per le importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.

 

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 17/2026 del 25 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza – Novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l‘eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Riferimenti normativi e documentali

  • Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, pubblicato nella GUUE Serie L del 18 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009 eliminando la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro. Il testo prevede anche, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale transitorio di 3 euro per articolo per determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 4, punto 2), e articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis)
  • P.R. n. 633/1972, articoli 70.1 e 74-sexies.1
  • Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
  • Codice doganale dell’Unione, articoli 89, 95, 102, 105, 110, 111, 116 e 118
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Articolo 1, commi 126-129
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 5
  • Circolare ADM n. 37/2025.

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