Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 227 del 27 settembre 2024 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».
Il Decreto Legislativo entra in vigore il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, come precisato dai commi 2 e 3 dell’articolo 56, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6 (vedi infra), 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4 (vedi infra), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il D.Lgs. n. 136/2024 si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Come spiega la relazione illustrativa, “in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, ‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede” di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’”.
Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Si ricorda che l’articoli 16, comma 6, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136 del 2024 sostituisce l’articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’articolo 63 viene sostituito al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta.
Nel dettaglio, i commi 1 e 2 del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall’attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l’obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel comma 4 e 5 dell’articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. cram–down fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.
Il comma 6 contiene ulteriori previsioni “anti abuso”, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l’intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.
Non si consente quindi l’intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l’azienda da un’impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).
Altre condizioni impeditive del cram-down sono, congiuntamente:
- che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
- l’esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o
Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell’articolo 21, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 136/2024, che a sua volta sostituisce l’articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Come spiega la relazione illustrativa, “le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all’articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all’individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico – che non fornisce alcun riscontro alla proposta – ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”.
Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, alla competente direzione – su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.
I commi 3 e 4 si occupano del cram-down nel giudizio di omologazione. Il primo nell’ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.
Rispetto a quest’ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale ma non per l’unanimità che consente l’omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell’unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell’articolo 112 (né, tantomeno, per avere l’unanimità necessaria per l’omologazione).
Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell’individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.