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Con circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull’ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Link al testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2018, n. 412088, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Credito d’imposta formazione 4.0 – Chiarimenti – Individuazione delle spese ammissibili – Misura del beneficio – Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali – Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli – Cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione – Articolo 1 commi 46-56 della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante: «Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0», coordinato con la relazione illustrativa

Credito d’imposta formazione 4.0 – Prassi e disposizioni applicative

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. Decreto attuativo e Credito d’imposta formazione 4.0 relazione illustrativa

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018: «Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0», coordinato con la relazione illustrativa

Per le modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0, vedi: commi da 78 a 81 dell’art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2019, vedi anche, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.2.

Consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, la risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2019 (Link al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/ ) ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6897”, denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.