• 18/03/2024 18:51

Istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023 (di seguito riportata) i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023. Mentre, i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

Nella stessa risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, istituiti anche i codici tributo da utilizzare per distinguere le “nuove” rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023. Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – BONUS EDILIZI – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 – Articolo 9, comma 4, del DL 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L 13/01/2023, n. 6, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del DL 16/02/2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L 11/04/2023, n. 38»

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 prevede che «Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus) e all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I suddetti codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto relative alle fattispecie in argomento comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

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Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022. Il citato provvedimento, tra l’altro, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Tanto premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal punto 3.1 del richiamato provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione in dieci rate di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.