Aggiornata la “Piattaforma Cessione Crediti” insieme alla relativa guida.
In particolare, la “Piattaforma”, creata per consentire ai soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili di comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, è stata aggiornata alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), che consente di spalmarne i crediti da bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) in dieci anni derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, le cui modalità attuative sono state approvate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023. (Vedi anche: “Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le nuove rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni”.
Per accedere al servizio web, occorre seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni”, voce “Piattaforma Cessione Crediti”. Da qui selezionare la nuova funzione “Ulteriori rateazione”.
Ulteriore rateazione – Novità
Attraverso questa funzione il contribuente può comunicare all’Agenzia delle entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi. Lo stesso, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.
Si evidenzia che nella guida aggiornata all’utilizzo della nuova funzione è stato precisato che la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.