• 24/04/2024 20:02

 

 

Rilasciato il software IstanzaFondoPerduto (Versione: 1.0.0. del 14/10/2021) che consente la compilazione dell’Istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019.

 

L’ammontare dei contributi che è possibile ottenere presentando l’istanza è determinato come segue:

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo sostegni, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; è riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. E’ riconosciuto anche il contributo previsto dai commi da 1 a 3, del decreto Sostegni bis (c.d. “contributo sostegni-bis automatico”), per un importo pari al “contributo Sostegni” riconosciuto;

 

  • qualora venga richiesto esclusivamente il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

 

  • qualora vengano richiesti entrambi i contributi – “contributo Sostegni” e “contributo Sostegni-bis attività stagionali:
    • per il “contributo Sostegni”, l’importo calcolato come sopra descritto, e in questo caso il “contributo sostegni-bis automatico” non è riconosciuto;
    • per il “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, l’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Per tutti i soggetti, l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.