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Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

ByRedazione fiscale

Apr 5, 2023 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Aggiornamento al 06/07/2023

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione CCC22 (versione 1.5.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo CCC22 (versione 1.5.0)

 

 

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2514) riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Le disposizioni citate regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

Come anticipato, i sopraelencati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento (vedi infra), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

 

Inoltre, il provvedimento del 3 aprile 2023 recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La lettera a) del comma in esame, modificando l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta.

 

 

I termini stabiliti dal nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023

 

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti bonus:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

 

Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta primo trimestre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);
  • 30 giugno 2023, per il il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al provvedimento del 3 aprile 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini sopra indicati.

 

 

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il nuovo provvedimento sono approvate le nuove versioni del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta» delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», pubblicato il 03.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Aggiornamento al 27 giugno 2023 

Bonus energia II trimestre 2023: la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», pubblicato il 27.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

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