• 16/02/2026 12:24
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Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 8, l’Istituto previdenziale comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

  • parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
  • liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

 

Parasubordinati: quali aliquote si applicano nel 2026

 

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per il 2026 è 33%, a cui si sommano le aliquote “aggiuntive” per le tutele minori: 0,50% (maternità, malattia, degenza e ANF), 0,22% (maternità ex D.M. 12/07/2007) e, per i soggetti interessati, 1,31% per la DIS-COLL.

 

In concreto, per la generalità delle co.co.co. e delle figure assimilate:

 

  • 33,72% (33%+0,50% + 0,22%) quando non si applica la DIS-COLL;
  • 35,03% (33% + 0,50%+0,22%+1,31%) quando è dovuta anche la DIS-COLL.

 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è 24%, ferma restando l’eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie.

 

 

Sport dilettantistico: franchigia 5.000 euro e “sconto” del 50% dell’imponibile fino al 2027

 

Per i lavoratori sportivi nel dilettantismo in Gestione Separata, la circolare ribadisce due aspetti di estrema rilevanza.

 

Franchigia: l’obbligo contributivo scatta solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti).

Riduzione imponibile: fino al 31 dicembre 2027, i contributi si calcolano sul 50% dell’imponibile.

 

Quanto alle aliquote:

 

  • per co.co.co./figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS (sull’imponibile “ridotto” al 50% fino al 2027)+2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
  • per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS, con la medesima regola del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027.

 

Liberi professionisti senza cassa (con Partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCRO

 

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la circolare indica: 

  • 25% IVS;
  • 0,72% aggiuntivo per maternità/malattia/degenza/ANF;
  • 0,35% per il finanziamento dell’ISCRO.

 

Il totale, quindi, è 26,07%.

 

Per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l’aliquota 24%.

 

Professionisti sportivi del dilettantismo

 

Per le prestazioni autonome nell’area dilettantistica: IVS 25% (ma calcolata sul 50% dei compensi eccedenti 5.000 euro fino al 2027) e contribuzione aggiuntiva 1,07% (0,50%+0,22%+0,35 ISCRO) calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia. Totale: 26,07%, con basi di calcolo differenziate tra IVS e contribuzione aggiuntiva.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50%dei compensi percepiti.

 

Ripartizione dell’onere contributivo e versamenti

 

Parasubordinati

 

La ripartizione è confermata: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Tuttavia, l’obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).

 

 

Professionisti

 

Per i professionisti, l’onere è interamente a carico loro: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l’acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

 

 

Cassa “allargata”: compensi pagati entro il 12 gennaio 2026

 

La circolare richiama un passaggio che, operativamente, evita errori in Uniemens/F24: i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargata). Quindi, se riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2025, si applicano le aliquote 2025.

 

 

Massimale

 

Per il 2026 il massimale di reddito/compenso è pari a 122.295,00 euro: le aliquote si applicano fino a concorrenza di tale importo.

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 8 del 3 febbraio 2026, oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2026 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120

 

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