Facendo seguito alla nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, con nota 6774 del 17 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.
Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
Nel documento di prassi evidenziato in relazione alle violazioni indicate nell’elenco, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, va ricordato che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Link alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 6774 del 17 settembre 2024: LAVORO – Controlli ispettivi – Diffida amministrativa – Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa – Artt. 1 e 6 del D.Lgs. 12/07/2024 n. 103