Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture
La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.
Il nuovo ravvedimento speciale
Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)
Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
Prassi
Agenzia delle Entrate
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»