• 17/01/2026 15:02

L’OIC ha diffuso in consultazione il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

I commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del citato decreto-legge n. 73/2022, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma “che ha carattere transitorio, concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto-Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 40-quater del Decreto Legge 21 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

Il documento, spiega la Fondazione, “è stato redatto tenendo conto:

  • delle posizioni assunte in sede di redazione del citato Documento Interpretativo 4 ritenute ancora applicabili;
  • della novità introdotta dal Decreto Legge secondo cui la società destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

In particolare, con riferimento alle posizioni assunte nel citato Documento Interpretativo 4, l’OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:

  • la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;

“Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga”.

  • non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole;

“Pertanto non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio”.

  • la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante;

Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro fair value, i derivati possono essere attivi (classificati nell’attivo circolante o immobilizzato) o passivi (classificati tra fondi rischi) e ad ogni data di valutazione successiva il loro valore è aggiornato per tenere conto delle variazioni di fair value intervenute. Tali variazioni potrebbero in alcuni casi anche portare a cambiare il segno del derivato da attivo a passivo o viceversa. Dal momento che la norma è rivolta ad eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro fair value, non possano ricadere nell’ambito di applicazione della norma.

  • restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
    • l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’OIC 32. Nella copertura di fair value l’elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair value per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di fair value sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura. Diversamente, se si ritenesse applicabile la deroga al titolo oggetto di copertura, non sarebbe possibile rappresentare in bilancio l’effetto della copertura;
    • la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32. L’OIC 32 consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite valutando l’intero strumento ibrido al fair value qualora questo sia uno strumento quotato (i.e. fair value di livello 1). La facoltà, concessa dall’OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso la società valuta al fair value il titolo ibrido invece di procedere allo scorporo e valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal Se la società adotta tale politica contabile, coerentemente con quanto previsto per i derivati, si è ritenuto che non fosse possibile applicare la deroga a tali titoli. Tuttavia la società, come anche previsto dall’OIC 32 al paragrafo 50, può decidere di cambiare principio contabile applicando le previsioni dell’OIC 29 e procedere allo scorporo del derivato dal titolo. In tale caso il derivato sarebbe rilevato e valutato al fair value mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra il costo ed il mercato, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma;
  • per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
    • la valutazione al costo ammortizzato prevista dall’OIC 20 per i titoli dell’attivo circolante. L’OIC 20 al paragrafo 59 prevede che “i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”. Dal momento che l’obiettivo della norma è quello di evitare di rilevare la svalutazione dei titoli derivanti da un andamento negativo dei prezzi di mercato, il valore contabile dell’anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell’applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore in deroga al paragrafo 59 dell’OIC 20;
    • per le stesse ragioni del punto precedente restano valide le disposizioni contenute nell’OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.

 

 

Per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, vedi anche il Regolamento IVASS del 30 agosto 2022 relativo all’attuazione delle disposizioni introdotte dal dl 21 giugno 2022, n. 73, sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la valutazione in bilancio.

Condividi