• 25/04/2024 10:30

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituto con la sopra citata risoluzione”.

  

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E dell’11 novembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-

Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 32, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  1. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;
  2. per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  3. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 73, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  4. il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  5. ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

·                “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentodel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021, prot. n. 309145/2021: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», pubblicato il 10.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”)Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»